Associazione Italiana per l’Infanzia nelle Difficoltà di Apprendimento

STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E’ costituita con Sede legale in Roma via delle Alpi Apuane, 12, una Associazione di
Promozione Sociale denominata “Associazione Italiana per l’Infanzia nelle Difficoltà di
Apprendimento”, in breve “AIIDA”, ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel
rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea senza modificare lo statuto.

Art. 2. L’Associazione “ AIIDA”, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli
associati e di terzi .
Finalità e attività

Art. 3. L’Associazione persegue le seguenti finalità:

  • Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento;
  • · Accompagnare e sostenere i bambini e i loro familiari nel percorso di prevenzione e riconoscimento
    delle specifiche difficoltà.

Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo
meramente esemplificativo:

  • Realizzare interventi di screening e valutazione gratuiti per i bambini;
  • Promuovere rapporti di collaborazione con la scuola dell’infanzia, l’università e le cooperative di azione riabilitativa;
  • Realizzare laboratori tematici ludico-esperienziali, volti a potenziare specifiche capacità;
  • Promuovere rapporti tra referenti e operatori, che si occupano delle difficoltà di apprendimento, e le famiglie, anche tramite la creazione di sportelli d’ascolto;
  • Promuovere studi e ricerche, organizzare convegni, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore e i genitori;
  • Curare l’edizione di stampe periodiche e non;
  • Effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri
organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del
conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di
reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale;
effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Associati

Art. 6. Possono diventare associati, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che
condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è
subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti.

Art. 7. La domanda di ammissione per associarsi deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il
Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante, senza obbligo di
motivare le proprie decisioni.

Art. 8. Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

a. ordinari
b. onorari

Gli associati ordinari sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo, e
tutti coloro che condividendo le finalità dell’associazione aderiscono successivamente e si impegnano
a pagare la quota associativa annuale.
Gli associati onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza:
vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari
sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di
associati.

Diritti e doveri degli associati

Art. 9. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri; gli associati hanno il diritto di essere informati
su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di
essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall’appartenenza all’Associazione; il recesso ha effetto
immediato.
Gli associati hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali
regolamenti.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese
effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso
di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri
associati.

Art. 10. La qualità di associato si perde:

a) per decesso;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa, trascorsi tre mesi dall’inizio dell’anno in corso;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti o comportamenti
scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie; oppure che senza adeguata ragione si
mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità degli associati nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo.
In caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima
Assemblea utile, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e
richiesto dallo stesso.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 11. Sono organi dell’Associazione:

a. l’Assemblea degli associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea degli associati

Art. 12. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. L’Assemblea viene
convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per
l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea
viene convocata, inoltre, dal Presidente quando ne è fatta richiesta motivata dal Consiglio Direttivo o
da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante email a PEC certificata a tutti
gli associati, almeno 30 giorni prima del giorno previsto, e tramite affissione nella sede
dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, sia per la prima
che per la seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, e l’ordine
del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 13. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 14. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun associato può
essere latore di massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di
mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da
apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 16. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;
  • approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;
  • eleggere il Presidente;
  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • revocare le precedenti cariche con decisione motivata e con una maggioranza di due terzi dei
    presenti;
  • ratificare l’eventuale espulsione di soci deliberata dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare su qualsiasi argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 17. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento
dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre una
maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, eletti dall’Assemblea, incluso il Presidente
che ne fa parte di diritto; esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno e ogni volta che vi
sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante sms o e-mail almeno 10 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei
casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede
alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, il
Presidente indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 20. Al Consiglio Direttivo compete

  • attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea;
  • esaminare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Presidente, prima di sottoporli
    all’approvazione dell’Assemblea;
  • provvedere all’amministrazione straordinaria dell’Associazione;
  • ammettere nuovi soci;
  • stabilire le quote annuali dovute dai Soci;
  • espellere soci con decisione motivata, secondo quanto previsto all’art. 10, e sottoporre la decisione
    alla ratifica della prima assemblea utile;
  • promuovere ogni iniziativa tesa al conseguimento degli scopi sociali, assumendo tutti i
    provvedimenti necessari per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
  • decidere in merito all’eventuale assunzione di personale dipendente;
  • emanare i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell’Associazione;
  • individuare, istituire e dirigere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le
    modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventualmente i compensi.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati
incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Presidente

Art. 22. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le
adunanze dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha
facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi
autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Il Presidente ha i poteri della ordinaria amministrazione dell’Associazione e gli potranno essere
eventualmente delegati, per scritto e di volta in volta, poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di
delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:

  • convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  • predisporre le linee generali del programma delle attività annuali;
  • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
  • predisporre, con l’ausilio del Tesoriere, se nominato, i bilanci consuntivo e preventivo;
  • vigilare sull’osservanza delle norme statutarie;

vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione.
Per i casi d’indisponibilità, di assenza o di qualsiasi altro impedimento, il Presidente è sostituito
temporaneamente dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla rettifica del
Consiglio Direttivo.
Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde
personalmente il Presidente.

Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Art. 23. Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo ed in quelle funzioni nelle quali venga espressamente delegato.
Il Segretario, se nominato, coadiuva il Presidente; provvede alla tenuta e all’aggiornamento dei Libri
sociali; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, se nominato, collabora con il Presidente; tiene e aggiorna i libri contabili; coadiuva il
Presidente nella preparazione del bilancio dell’Associazione.

Esercizio sociale, bilancio, risorse economiche e patrimonio

Art. 24. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: il
rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i
beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di
gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative e contributi dei soci;
  • eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
  • contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche
    finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
    attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
    finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • entrate derivanti da raccolte fondi;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale,
  • cinque per mille.
    I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme
    indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali
    statutariamente previste.

Art. 26. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;
b) donazioni, lasciti o successioni;
c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 27. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno
per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. Non possono essere oggetto di successione o trasferimento a
qualsivoglia titolo. Le quote versate non possono essere oggetto di rimborso in nessuna condizione e/o
situazione. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di
proprietà dell’Associazione.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno
distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati
per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 28. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma
straordinaria ai sensi dell’art. 17 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di
controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di
utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Norma finale

Art. 29. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per
quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in
materia.

Roma 10 marzo 2015